
A seguito dell’aggiornamento pubblicato il 30 ottobre 2024 dall’IVSC Tangible Assets Board on Prudential Valuation for Real Estate, l’IVSC ha preso atto di diverse discussioni intercorse in tutta Europa in relazione al Valore Prudenziale (‘Prudential Value’).
In conseguenza dell’entrata in vigore nell’UE, dal 1° gennaio 2025, di una legislazione vincolante che prevede la stima del Valore Immobile (o ‘Property Value’), diverse organizzazioni europee e stakeholder appartenenti membri dell’IVSC hanno avuto richieste di istruzioni per la determinazione del Property Value e pertanto hanno richiesto ulteriori indicazioni all’IVSC.
L’IVSC ha osservato che in alcuni mercati europei il Valore Prudenziale viene fornito da valutatori, mentre in altri mercati viene calcolato internamente dalle banche utilizzando fonti di dati proprie o dati forniti da terze parti.
In qualità di organo di definizione di standard basati su principi generali, l’IVSC ritiene che il presupposto fondamentale in qualsiasi valutazione sia la disponibilità, la qualità e l’accesso ai dati, indipendentemente da chi effettua la valutazione e per quale scopo venga effettuata. Come affermato nello standard IVS 104 Dati e Input:
“… il valutatore deve valutare i dati e concludere, sulla base del proprio giudizio professionale, che i dati sono pertinenti per valutare le attività e/o le passività in conformità con la finalità della stima e il metodo di valutazione.” (IVS 104 30.03)
Inoltre, le valutazioni conformi agli International Valuation Standards (IVS) si basano su un concetto fondamentale chiamato “data di valutazione”, definito come:
“Il momento temporale in cui viene effettuata la valutazione.”
Tuttavia, nell’ambito delle valutazioni per prestiti garantiti, gli aspetti di stabilità finanziaria e le implicazioni prudenziali assumono sempre maggiore rilevanza. Pertanto, gli stakeholder coinvolti nella valutazione dovrebbero essere pienamente consapevoli che il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) e il legislatore dell’Unione Europea con il Regolamento (UE) 2024/1623 che ha modificato l’art. 229 del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR3), hanno introdotto criteri di valutazione prudentemente conservativi, in base ai quali, inter alia:
- il valore è rettificato per tenere conto della possibilità che il valore corrente di mercato sia significativamente superiore al valore che sarebbe sostenibile per la durata del prestito;
- il valore esclude le aspettative sugli aumenti di prezzo;
- il valore non è superiore al valore di mercato dell’immobile laddove quest’ultimo possa essere stabilito.
Sebbene le intenzioni generali ricomprese nel concetto di Valore Prudenziale sembrino essere ricomprese, l’IVSC condivide il puto di vista del BCBS “secondo cui le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero fornire linee guida che stabiliscano criteri di valutazione prudente laddove tali linee guida non esistano già ai sensi del diritto nazionale” (Basilea III, CRE20, par. 20.75).
Allo stato attuale, gli operatori del settore della valutazione dovrebbero tenere presente che non esiste un’interpretazione condivisa per il Valore Prudenziale e neppure una metodologia di stima concordata.
Più recentemente, nei mercati ipotecari dell’UE sembra emergere un consenso di base su una serie di principi, condiviso dai valutatori e dagli istituti di credito. In sintesi, vengo adottati tre tipi di prassi valutativa ai fini della stima del Valore Prudenziale:
a. Stima del Valore del credito ipotecario;
b. Valore di Mercato Aggiustato, in cui le rettifiche sono determinate dal singolo valutatore;
c. Valore di Mercato Aggiustato, in cui le rettifiche sono definite da istituti di credito o da fornitori di dati terzi e i valutatori che sono incaricati di fornire solo una valutazione del Valore di Mercato.
a. Valutazioni basate sul Valore di credito ipotecario
b. Valore di mercato rettificato fornito dal valutatore
c. Valore di mercato rettificato fornito dall'istituto di credito
Sebbene l’IVSC non sostenga alcuna delle pratiche di valutazione sopra descritte, nell’interesse della trasparenza, gli stakeholder della valutazione dovrebbero essere pienamente consapevoli delle divergenze sopra menzionate nella determinazione del Valore Prudenziale nell’Unione Europea e a livello globale, se pertinenti.
I valutatori dovrebbero ricercare indicazioni chiare nei loro mandati prima di accettare tali incarichi al fine di soddisfare i requisiti IVS. Si consiglia inoltre, in conformità con IVS, di seguire il Quadro di Valutazione IVS 100, dove si afferma:
“Qualora i requisiti legali, statutari, normativi e/o di altra natura, appropriati per lo scopo e la giurisdizione della valutazione, siano in conflitto con IVS, tali requisiti devono essere considerati prioritari, spiegati, documentati e segnalati al fine di rimanere conformi a IVS”.
L’IVSC continuerà a monitorare attentamente i concetti di Prudential Value impegnandosi a tenere informati i propri stakeholder su eventuali sviluppi futuri. Si prega di inviare eventuali commenti o feedback in merito a questo problema al Direttore degli Standard IVSC, Alexander Aronsohn: aaronsohn@ivsc.org